TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 137.
(Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale).

Art. 137.
(Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale).

      1. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.

      Identico.

      2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.
      3. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento degli hub portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi, è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.

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      4. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.
      5. Agli interventi realizzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.